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Costituzione formale e costituzione materiale: dicotomia ancora accettabile o stato
d’eccezione?

In questa epoca di continue emergenze e conseguente schizofrenica decretazione d’urgenza,
risuona alla mente il pensiero di Costantino Mortati in merito alla distinzione tra
Costituzione formale e Costituzione materiale. Egli intese la Costituzione formale come
l’insieme di norme di cui al documento storico-politico solenne, con-tenente i principi
supremi dell’ordinamento giuridico e la Costituzione materiale come concetto che richiama,
direttamente, il ruolo delle forze politiche, e quindi quei principi effettivamente “portati”
avanti dai rappresentanti del-le Istituzioni, come scelte concrete, espressione di quel nucleo
di fini e di quell’insieme di principi e prassi che guidano la classe politica dominante in un
certo periodo storico che può arrivare a colmare le possibili lacune della Costituzione
scritta, adattandola alle necessità e contingenze del momento, senza con ciò modificarne
formalmente il testo.

L’osservanza delle regole a presidio della vita sociale nell’eterno conflitto tra etica e
diritto

La ricorrenza delle celebrazioni degli “Incontri del villaggio campanelliano 2022” ha fornito
l’occasione per un originale confronto a più voci sul sempre attuale rapporto tra
l’esaltazione e la difesa di valori e principi considerati di alto lignaggio etico e morale da un
lato, ed il rispetto delle regole e delle norme vigenti che regolano i rapporti tra i consociati
in uno stato di diritto dall’altro.

Improcedibilità dell’azione penale nel giudizio di impugnazione: anatomia delle
proroghe e profili di criticità

L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di
impugnazione, di recente introduzione, è disciplinata dal nuovo art. 344 bis c.p.p. . Un
istituto, evidentemente frutto di compromesso tra le forze politiche, che nasce al fine di
garantire il principio costituzionale della ragionevole du-rata del processo penale,
segnatamente, ridurre i tempi di celebrazione dei giudizi di impugnazione (appello e Cas-
sazione) e raggiungere uno degli obiettivi posti dal P.N.R.R. In realtà, sia concettualmente
che praticamente, tale isti-tuto è strettamente collegato a quello della prescrizione del reato,
così come innovato dalla legge 3/2019 , che prevede un blocco del suo decorso dopo la
sentenza di primo grado (o del decreto penale di condanna), per cui la prescrizione può
maturare solo ed esclusivamente nel primo grado di giudizio, rimanendo definitivamente so-
spesa nei gradi successivi.

Il principio di offensività e i reati di pericolo

Il nostro sistema penale è caratterizzato del c.d. principio di offensività del reato che
subordina la sanzione penale all’offesa di un bene giuridico tanto nella forma della lesione,
inteso come nocumento effettivo, quanto in quella dell’esposizione a pericolo, concepita in
termini di nocumento potenziale. E, proprio, a tal ultimo riguardo il legislatore ha
positivizzato delle figure giuridiche che assurgono a delle vere e proprie forme di tutela
giuridica anticipata.

Le norme sul procedimento amministrativo, quelle (s)conosciute!

L’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-menti amministrativi” è stata
salutata, oramai più di trenta anni fa, con grande soddisfazione perché mancava nel nostro
ordinamento giuridico una disciplina generale va-lida per tutti i procedimenti amministrativi
(erano, invece, presenti normative specifiche e di settore in materia di procedimento
espropriativo, rilascio di concessioni edili-zie, procedimenti disciplinari nel pubblico
impiego).

Il reato di tortura: delitto a geometria variabile

Con la legge del 14 luglio 2017 n. 110 è stato introdotto, all’interno del nostro codice
penale, all’art. 613-bis, il delitto di tortura. Il Legislatore ha strutturato una fattispecie di
reato complesso sulla base di una variegata tipizzazione di condotte, poste anche in
alternativa fra loro, configurando una natura polimorfa del delitto, tale da poter ampliare il
più possibile il raggio di azione e di tutela da parte dello Sta-to, come imposto anche dagli
obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Il divieto di “perquisizioni esplorative”

La perquisizione, sia essa personale, locale o telematica dev’essere sempre disposta con
decreto motivato dell’Autorità Giudiziaria con la finalità di ricercare il corpo del reato o
cose ad esso pertinenti. Per tale motivo, la norma di cui all’art. 247 c.p.p. va coordinata con
quanto previsto dall’art. 248 c.p.p. laddove si afferma che “se attraverso la perquisizione si
ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria, può invitare a consegnarla.

Il patteggiamento dei reati tributari senza il pagamento della sanzione

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è disciplinato
all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (c.d. legge sui reati tributari), il quale san-ziona la condotta di
colui che emette fatture o documenti affini per operazioni inesistenti al fine di consentire a
ter-zi di evadere le imposte. Per tale fattispecie, il legislatore con la formulazione dell’art.
13-bis d.lgs. 74/2000 sembra precludere, tout court, l’accesso al patteggiamento per il
contribuente/imputato che non avesse preventivamente pagato all’Erario quanto dovuto.

L’esame del testimone vulnerabile

La testimonianza della persona offesa, nel nostro ordinamento, in omaggio al principio del
libero convincimento del giudice, può da sola fondare l’affermazione della responsabilità
dell’imputato, non essendo ed essa prevista l’applicazione delle regole di cui all’art. 192, co.
3 e 4 c.p.p. In genere il testimone è un soggetto estraneo al processo o comunque diverso dai
suoi attori principali.