Category «Estratto Eco Giuridico»

La definizione agevolata nelle controversie tributarie in casi particolari

La Legge nr. 130 del 31.08.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022,
nr. 204, in vigore il 16 settembre 2022, all’art. 5, introduce la “Definizione agevolata dei
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”. Dalla lettura dei commi 1 e 2
del medesimo articolo, si evince che la definizione delle controversie tributarie pendenti
innanzi alla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente quelle in cui la soccombenza
totale o parziale nei precedenti giudizi di merito veda come controparte Agenzia delle
Entrate.

Il dubbio ragionevole

Il principio della presunzione d’innocenza, previsto dall’art. 27, 2° co. Cost., impone
all’accusa di fornire la prova della responsabilità dell’imputato, fugando “ogni ragionevole
dubbio” riguardante la possibilità di ricostruzioni alternative dei fatti. L’oltre ogni
ragionevole dubbio deve costituire la regola probatoria e di giudizio nel processo penale,
indispensabile per assicurare la protezione degli innocenti ed il rispetto dei fondamenti
costituzionali dello Stato, trovando riscontro positivo negli artt. 2, 3, comma 1, 25, comma
2, 27, Cost., costituendo così diritto vigente nel nostro paese.

Peculato e truffa: due fattispecie delittuose a confronto

Il delitto di peculato (a differenza del reato comune di truffa che si realizza sia a mezzo
l’inganno altrui che induce la vittima a concorrere nella produzione del danno, sia come
reato contratto posto che, al di là della liceità negoziale, le modalità aggressive della
condotta altrui tendono a carpire artificiosamente il consenso della vittima attraverso una
sua induzione in errore) è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente
dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio..

Karl Popper: scienza, falsificazione e l’oltre ogni ragionevole dubbio

Karl Popper, contrapponendosi al positivismo logico, è stato uno dei maggiori esponenti del
metodo epistemologico moderno. Egli, infatti, sosteneva come non fosse possibile fondare
la validità della scienza a mezzo dell’unico criterio della controllabilità empirica ma secondo
lui, invece, bisogna-va procedere per congetture e confutazioni, quindi senza essere in grado di giungere ad una verità completa, ma solo ad un sapere temporaneo e in continua evoluzione.