La definizione agevolata nelle controversie tributarie in casi particolari

di Nicola Badolato
(Estratto da “L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri – 28.10.2022)


La Legge nr. 130 del 31.08.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022,
nr. 204, in vigore il 16 settembre 2022, all’art. 5, introduce la “Definizione agevolata dei
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”. Dalla lettura dei commi 1 e 2
del medesimo articolo, si evince che la definizione delle controversie tributarie pendenti
innanzi alla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente quelle in cui la soccombenza
totale o parziale nei precedenti giudizi di merito veda come controparte Agenzia delle
Entrate. In tal senso depone il senso letterale del testo di legge che menziona l’Agenzia delle
Entrate quale unico soggetto nei cui confronti possa avere effetto la definizione agevolata.
Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto escludere dalla definizione agevolata le
controversie pendenti davanti la Corte di Cassazione in cui sia parte solamente Agenzia
delle Entrate Riscossione. Dalle considerazioni appena fatte la conclusione dovrebbe essere
quella appena prospettata, con la conseguenza che il contribuente non potrebbe avvalersi del
pagamento ridotto, definire il giudizio e chiudere definita-mente le pendenze tributarie
quando parte del giudizio è Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma scorrendo con attenzione
l’articolato predisposto nell’art. 5, al comma 15, si legge che gli enti territoriali, stabiliscono
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, in cui è parte il medesimo ente o un suo ente
strumentale. Attraverso la regolamentazione prevista per legge, l’ente territoriale può
dunque definire le controversie pendenti davanti la Corte di Cassazione e in cui sia parte del

giudizio, non solo lo stesso ente territoriale ma anche un suo ente strumentale, in primis, il
concessionario cui è attribuita la riscossione delle proprie entrate, che nella stragrande
maggioranza dei casi è Agenzia delle Entrate Riscossione. Dalla lettura coordinata delle
disposizioni in commento si evince che sono dunque definibili non solo le controversie in
cui è parte Agenzia delle Entrate, ma anche quelle nelle quali unica parte è Agenzia delle
Entrate Riscossione. Se questa è la conclusione logica cui si perviene da una lettura
sistematica del testo di legge, anche al fine di consentire ai contribuenti di definire
concretamente le liti pendenti, sorge l’interesse ad un immediato chiarimento sul punto da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti la domanda di denizione approvata da Agenzia delle
Entrate con il provvedimento del 16 settembre 2022 e le istruzioni allegate, mal si
conciliano con la domanda di definizione in cui parte del giudizio è solamente Agenzia delle
Entrate Riscossione.